Quando i dispetti tra vicini diventano reato

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È risaputo: dove c’è un condominio le occasioni per litigare di sicuro non mancano.
Quando però le semplici antipatie o incomprensioni tra vicini si traducono in fastidiosi dispetti ovvero in vere e proprie persecuzioni il passo per finire in tribunale è davvero breve.
Recentemente la Corte di Cassazione,con la sentenza n. 31622 del 17.07.2014, ha affrontato il problema, sempre più diffuso, delle “ripicche condominiali” delineando il confine tra dispetti definiti “tollerabili” e reato.
In particolare secondo i Giudici della Suprema Corte la condotta di colui che disturba il vicino di casa può integrare il reato di molestie e disturbo alle persone -art.660 CP- solo quando la condotta dell’agente sia petulante e ripetuta nel tempo e non quando si esaurisca in episodi isolati intervallati da un lungo lasso di tempo.
Nel caso in esame la Corte ha ritenuto, infatti, illegittima la condanna per molestie inflitta ad una donna che, con tre episodi distanziati in un arco temporale di 3 anni, aveva arrecato fastidio alla sua vicina di casa.
In poche parole affinché si possa configurare il reato di molestie e disturbo alle persone è necessaria una certa costanza e abitualità negli atteggiamenti dispettosi, non risultando punibili, ad avviso dei Supremi Giudici, i piccoli episodi isolati, nonostante essi siano stati fastidiosi e poco gradevoli per la vittima.
Qualora però i predetti atti di molestia oltre che reiterati siano altresì tali da cagionare alla vittima anche un perdurante e grave stato di ansia,con conseguente modifica delle abitudini di vita, gli stessi ben potranno configurare la fattispecie di reato definita “stalking condominiale”.
La normativa di riferimento si rinviene nella disposizione, oramai nota, disciplinata dall’art. 612 bis CP; norma nata per reprimere principalmente gli atti persecutori messi in atto dagli ex fidanzati/partner nei confronti soprattutto delle donne ma che può ben riferirsi anche ad altri aspetti della vita quotidiana.
Ne costituiscono difatti esempio tutte le situazioni di vicinato molesto.
Dal rumore di notte alla musica ad alto volume, dall’aspirapolvere in funzione all’alba allo scotch sul citofono ecc. , sono davvero tanti gli avvenimenti tra vicini che possono sfociare in vere e proprie persecuzioni.
I presupposti per i quali si possa, però, parlare di “stalking condominiale” sono determinati dal fatto che ci siano dei reiterati episodi di molestie idonei a turbare la vittima, sino a porla in un grave stato di preoccupazione, che la costringa a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana, indipendentemente dalla circostanza che il reato sia realizzato ai danni di una persona o di una pluralità di individui.
Non poche, infatti, sono state ultimamente le condanne inflitte dai vari Tribunali nei confronti dei molestatori del condominio.
In conclusione colui che insisterà con tali comportamenti, danneggiando in modo anche grave il benessere dei propri vicini di casa, rischierà fino a quattro anni di carcere e ciò perché la normativa ex art 612 bis CP, che punisce gli atti persecutori, potrà, in presenza dei suddetti presupposti, ben essere applicata anche alle situazioni di pianerottolo.
Attenzione quindi alle ripicche condominiali poiché tali comportamenti fastidiosi e molesti potrebbero dar vita a spiacevoli procedimenti penali nonché ad amare condanne penali (reclusione e risarcimento del danno).

La materia esigerebbe ulteriori precisazioni non possibili in tale sede per necessità di brevità di esposizione.

 

di Valerio Massimo Aiello

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