Bruciare sterpaglie non è piu reato: La nuova normativa introdotta dalla l. N.116 2014

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Bruciare sterpaglie rami e foglie secche nei propri giardini (questione da me già trattata nel numero di Agosto 2013) in piccole quantità e nel rispetto delle ordinanze stabilite dai propri Comuni non è più reato.
Pochi mesi fa, infatti, con la conversione del decreto n. 91/2014 ad opera della legge 11 agosto 2014 (pubblicata in G.U 20 agosto 2014 n. 192) è entrata definitivamente in vigore la norma che ha ridisegnato nuovamente l’intera materia prescrivendo significative deroghe al riguardo.
Se quindi prima, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, colui che bruciava, in modo arbitrario e senza le prescritte autorizzazioni, ramaglie e foglie secche commetteva il reato di illecito smaltimento dei rifiuti sanzionato con le pene dell’arresto e dell’ammenda, adesso stante la nuova legge bruciare i residui delle proprie lavorazioni agricole e forestali, ovviamente con il dovuto buonsenso, non è più considerato un reato.
E’ quanto stabilito dall’art 14 della Legge n. 116 2014 che, apportando modifiche al decreto legislativo del 2006 n.152, ha aggiunto all’art 182 comma 6 il comma 6 bis prescrivendo che: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all’art. 185, c. 1, lett. F) , effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
I comuni hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”.
In parole blande le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione, sono ora sottratte dalla disciplina dei rifiuti poiché se svolte con tali modalità la legge dispone che non costituiscono più attività di gestione illecita di rifiuti e quindi reato.
Ovviamente è sempre vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali durante i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni così come è facoltà dei Comuni sospendere, differire o vietare la bruciatura dei suddetti residui in presenza delle condizioni sopra esposte. Và sottolineato inoltre che laddove ai residui di natura vegetale si andranno a mischiare e bruciare insieme anche altre tipologie di materiali (ad esempio teloni in plastica, contenitori in polistirolo, contenitori in plastica per i prodotti utilizzati in agricoltura ecc.) naturalmente la legge 116 2014 non troverà applicazione e tornerà a configurarsi l’ipotesi di reato di illecito smaltimento dei rifiuti e di combustione illecita di rifiuti.
Occhi aperti quindi qualora vi accingiate a bruciare in loco i vostri residui vegetali. Accertatevi di rispettare quello che la legge stabilisce, verificate le disposizioni Comunali in materia e infine usate sempre una buona dose di buonsenso quantomeno per evitare di causare ai vostri vicini di casa spiacevoli fastidi.

A causa del continuo susseguirsi di interventi legislativi in campo giuridico si invitano i gentili lettori a verificare attentamente le date di pubblicazione degli articoli sul sito www.centopercentofitness.it prima di apporre agli stessi commenti inappropriati.

 

di Valerio Massimo Aiello

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