Il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico. E’ reato?

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È noto (anche perché la questione è stata già trattata nelle precedenti edizioni) che guidare dopo aver fatto un uso smodato di sostanze alcoliche è un reato disciplinato e punito dagli artt. 186 e 186bis del codice della strada.
Sappiamo, altresì, che la normativa attuale italiana stabilisce come valore/limite il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: il conducente che oltrepassa tale limite viene, quindi, definito “in stato di ebbrezza” e come tale è soggetto ai diversi provvedimenti sanzionatori che variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato al momento del fermo. In particolare:
a) guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000euro e sospensione patente da 3 a 6 mesi;
b) guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione patente da 6 mesi a 1 anno;
c) guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo e confisca dello stesso (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
Cosa succede, però, se l’automobilista fermato si rifiuta di sottoporsi alcol test?
Rifiutarsi di sottoporsi alcol test costituisce un reato previsto e disciplinato dall’art. 186 comma 7 CDS. In particolare il rifiuto (ingiustificato) di sottoporsi alla prova etilometrica dopo essere stato in passato addirittura depenalizzato, cioè soggetto alla sola sanzione amministrativa, è ora punito con le stesse sanzioni previste per la più grave delle ipotesi della ‘guida in stato di ebbrezza’ (art.186 co.2 lettera c).
In particolare il diniego sarà sanzionato con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’ arresto da 3 mesi ad 1 anno; inoltre verrà comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia (sino ad un anno), oltre alla confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione, nel qual caso non si darà luogo alla confisca. In caso di recidiva specifica nel biennio sarà applica la revoca della patente.
La normativa di riferimento si rinviene nell’evoluzione avutasi in seguito alle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 2008 n.125, con le norme del luglio 2009 (legge n.94/2009) e con le recenti del 2010 (legge n. 120/2010) tutte dirette a rafforzare l’art. 186 del CDS ed a introdurre sanzioni più rigide di carattere sia amministrativo che penale al fine di contrastare il fenomeno del c.d. drive drinking.
Se la precedente normativa stabiliva, quindi, che il conducente del veicolo poteva ben vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi all’alcool test, accettando l’irrogazione della semplice sanzione amministrativa, nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva, tutto al più, essere riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza” (art.186 co.2 lettera a) adesso il rifiuto di sottoporsi al test dell’alcol è parificato, sotto il profilo sanzionatorio, alla più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza (art.186 co.2 lettera c).
Alla stesa pena soggiace, inoltre, l’automobilista che finge di non riuscire a soffiare nell’etilometro. In particolare quando il soggetto abbia volutamente ridotto al minimo l’espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l’insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado di indicare la percentuale alcolica presente nell’organismo, va ritenuta integrata l’ipotesi di reato ex art. 186 comma 7 CDS.
È quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 10925 del 6.3.2014 ha affermato il principio secondo cui l’espirazione insufficiente dolosa viene equiparata al rifiuto di sottoporsi all’alcol test comportando pertanto il medesimo trattamento sanzionato.
In conclusione l’ingiustificato diniego di sottoporvi al test dell’etilometro vi comporterà l’irrogazione automatica della più grave delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. Preservate, quindi, sempre la possibilità di incorrere in una sanzione meno grave rispetto a quella più severa accettando l’invito a sottoporvi al test dell’alcool, sempre che non abbiate assunto alcolici in maniera davvero esagerata.

 

di Valerio Massimo Aiello

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