Posso cancellare i miei precedenti penali?

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Nella realtà di fatto avere la “fedina penale” sporca (così come impropriamente si dice in gergo) costituisce oramai un ostacolo al raggiungimento di una miriade di obiettivi. Talvolta ciò può inficiare il mondo del lavoro essendo causa di esclusione da concorsi pubblici o di non assunzione in aziende private, considerato che sia la pubblica amministrazione che gli enti privati richiedono sempre di visionare la fedina penale dei soggetti che si apprestano ad assumere; altre volte ciò può causare, invece, disagi nella vita di tutti i giorni (si pensi ad esempio al fastidio che potrebbe scaturire a causa di un semplice controllo di polizia).
Un passato sbagliato rimane, purtroppo, come una macchia nera difficile da coprire. Ed ecco che salta fuori ogni qualvolta, vuoi per motivi di lavoro vuoi per altro, ci viene chiesto di produrre un certificato penale attestante la nostra “situazione” con la giustizia.

Non importa, quindi, se ci siamo pentiti e abbiamo messo “la testa a posto”: vi è sempre traccia dei reati commessi in passato. Ecco perché, quando è possibile, bisogna procedere alla loro cancellazione.

La legge Italiana ci offre questa possibilità, ovviamente a patto che siano presenti determinate condizioni, una su tutte quella di aver dimostrato di essere diventati persone oneste e rispettose della legge.
L’istituto giuridico che consente di cancellare i propri precedenti penali è disciplinato dagli art. 178 e ss del codice di procedura penale e prende il nome di “riabilitazione”.
Tecnicamente la riabilitazione viene definita come quella procedura che consente a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto di chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l’estinzione degli stessi.
Come già detto per poter usufruire di tale istituto giuridico la legge richiede nel dettaglio che siano presenti alcune condizioni.

  1. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell’esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (il termine è invece di 8 anni se si tratta di reati commessi da recidivi e di 10 anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza).
  2. Durante detto periodo la condotta deve essere stata buona (non ci devono essere state denunce o procedimenti penali pendenti);
  3. Devono essere stati risarciti i danni alle parti offese dai reati commessi;
  4. Devono, altresì, essere state pagate le spese processuali.
  5. Il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza o la misura di sicurezza deve essere stata revocata e il medesimo richiedente deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere;

Soltanto in presenza delle suddette condizioni l’interessato potrà avanzare richiesta di riabilitazione.
Per quanto riguarda la procedura da seguire al fine di chiedere ed ottenere la cancellazione dei propri precedenti penali, quest’ultima può essere così, brevemente, schematizzata. La domanda di riabilitazione dovrà essere presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.
Depositata l’istanza il Tribunale di Sorveglianza competente provvederà ad acquisire tutti i documenti necessari alla decisione (copie delle sentenze, dei certificati del campione penale ecc.). Successivamente verrà fissata la data dell’udienza di trattazione; in questa udienza il vostro avvocato discuterà in merito alla richiesta di riabilitazione.
Al termine dell’udienza il Tribunale di Sorveglianza deciderà con ordinanza se concedervi o meno la riabilitazione; tale decisione sarà comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, che procederà, quindi, alla cancellazione del o dei reati dal vostro certificato penale.
Attenzione, però, perché la riabilitazione potrà essere revocata se la persona riabilitata commetta un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.
Ricapitolando, quindi: la legge ci dà la possibilità di cancellare i nostri precedenti penali attraverso l’istituto della riabilitazione a patto però che siano presenti determinate condizioni, dettate tassativamente dall’art.179 del codice di procedura penale.
Ovviamente si consiglia di rivolgersi sempre ad un avvocato penalista di fiducia che vi fornirà tutta l’assistenza tecnica necessaria al buon esito della procedura.

 

di Valerio Massimo Aiello

1 COMMENT

  1. il problema e sempre quello: devi pagare devi pagare sempre soldi tra avvocati che ti chiedono somme esagerate. e spese processuali per reati che sono stato coinvolto in qualcosa che non ho commesso. questa e la legge italiana.

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